Sito istituzionale - Comune Frasso Telesino - BN 

Statuto Comunale - Comune di Frasso Telesino - BN

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art.1

Principi generali e finalita'

1. Il Comune di Frasso Telesino e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto. Rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto dei principi di democrazia, liberta', solidarieta' ed uguaglianza.

2. Il Comune si identifica nei valori etici, sociali, culturali, religiosi, familiari presenti nella propria tradizione. Partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali quale primo strumento di democrazia e di promozione sociale. Favorisce, inoltre, nuove forme di collaborazione, in particolare nei settori della salvaguardia ambientale, dei servizi informativi, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed in generale in tutti gli altri settori, mediante forme di collaborazione sovracomunale, convenzioni o accordi di  programma.

3. Il Comune e' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarieta'.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attivita' e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. Valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che hanno lo scopo di mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della comunita'. Promuove l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunita' locale, attiva scambi culturali con citta' europee ed extraeuropee; mantiene particolari relazioni con citta' ove sono presenti comunita' di emigranti frassesi.

5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria.

6. Il Comune e' al servizio del cittadino e ne tutela i diritti; favorisce la collaborazione delle varie componenti della comunita' garantendo il rispetto della diversita', della liberta' di espressione e delle peculiarita' di ciascuna realta' del tessuto sociale; agisce nel rispetto degli ideali di solidarieta',  uguaglianza, giustizia, liberta' e pace e si ispira ai principi della partecipazione, della trasparenza, dell'efficienza, della efficacia e dell'economicita'.

7. Il Comune promuove la solidarieta' della comunita' locale e attua l'assistenza sociale con l'obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico, che possono creare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione; garantisce il libero sviluppo della personalita' e promuove lo sviluppo di una cultura di pace.

8. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, il suo patrimonio artistico, storico e archeologico come beni essenziali della comunita' ed assume la loro tutela, conservazione e  valorizzazione come direttive generali della propria azione amministrativa garantendone il godimento da parte della collettivita'.

9. Il Comune promuove il diritto allo studio. Attua, secondo le modalita' previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio; si impegna ad assicurare i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio. Il Comune riconosce, altresi', l'informazione quale diritto primario del cittadino per garantire la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno controllo sull'Amministrazione. Il regolamento determina gli strumenti idonei a consentire ed a promuoverne l'effettivo esercizio.

10. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunita'; a tal fine puo' istituire una consulta competente a proporre misure ed interventi positivi per il raggiungimento di effettive condizioni di parita'. Il Comune, nella sua azione, persegue l'uguaglianza dei sessi nel lavoro e nella valorizzazione di attivita' culturali, sociali e del tempo libero.

11. Il Comune considera lo sport non solo come fatto agonistico, ma ne riconosce il valore sociale, educativo e culturale. Favorisce la promozione sportiva a tutti i livelli in collaborazione con le scuole, le associazioni e i gruppi esistenti nel territorio, con particolare attenzione alle categorie piu' deboli e agli aspetti ludico-motori.

12. Il Comune promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, nel rispetto della qualita' della vita. Pone particolare attenzione ai piani per l'edilizia economica popolare e alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati, del centro storico e delle corti agricole.

13. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attivita' produttive e professionali; favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo. Pone particolare attenzione al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, anche con una politica di integrazione tra le comunita'.

Art.2

Elementi costitutivi del Comune

1. Il Comune di Frasso Telesino e' costituito dalla comunita' delle popolazioni e dai territori del capoluogo e della frazione di Nansignano. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,25 e confina con i Comuni di Melizzano, Sant'Agata de' Goti, Cautano e Solopaca.

2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Frasso Telesino..

3. Possono essere istituiti nelle frazioni uffici comunali.

Art.3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Frasso Telesino, a forma di scudo e sormontato da una corona dorata, ha le seguenti caratteristiche: rappresenta  un albero di Frassino senza radici, in cima al quale si posa una colomba bianca Esso e' racchiuso da due cerchi concentrici, all'interno dei quali si legge la scritta: Universitates Terrae Fraxi.

2. Il gonfalone del Comune di Frasso Telesino e' costituito da un drappo in seta azzurro, recante al centro  lo stemma descritto al comma precedente. L'intero gonfalone e' bordato da un fregio dorato.

3. L'uso dei simboli del Comune e' disciplinato dal regolamento.

Art.4

Metodo di governo

1. Il Comune assume quale metodo di governo quello della pianificazione, della programmazione e del controllo della gestione. Concorre nei modi previsti dalla legge alla determinazione degli obiettivi dello Stato, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, della Comunita' Montana del Taburno e dell'Ente Parco.

2. Il Consiglio, previa responsabile e attenta rilevazione degli interessi e dei bisogni della collettivita', determina gli obiettivi da raggiungere, ne forma programmi sia pluriennali che annuali, tenendo conto degli aspetti di interdipendenza dei vari obiettivi e delle risorse finanziarie disponibili.

3. La Giunta programma le operazioni da compiere per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e attua i programmi e le priorita' deliberati dal Consiglio mediante progetti esecutivi, coordinando e destinando ai vari progetti i mezzi finanziari disponibili.

4. I Responsabili dei servizi eseguono tutte le azioni di gestione necessarie alla concreta attuazione dei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e giusto procedimento.

Art.5

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, al quale devono uniformarsi i regolamenti e tutti gli altri atti degli organi comunali.

2. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di esame e di studio ad opera di apposita commissione consiliare.

4. Lo Statuto e le relative modificazioni ed integrazioni sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazione complessiva finale.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

6. Lo statuto e' a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art.6

Regolamenti

1. Comune ha potesta' regolamentare nelle materie che riguardano le funzioni ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le materie di propria competenza.

2. Comune esercita la potesta' regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dall'eventuale normativa di delega e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti vengono pubblicati sul sito Internet del Comune e sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.7

Albo Pretorio

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' per le comunicazioni ai cittadini.

2. Il Segretario comunale e' responsabile della pubblicazione.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.8

Principio di partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi, mediante gli istituti indicati negli articoli successivi.

Art.9

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di un provvedimento motivato che ne vieti l'esibizione.

2. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, nel rispetto dei principi contenuti nel D. lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati personali.

Art.10

Ufficio per le informazioni

1. Il Comune istituisce un servizio informazioni utenti in merito all'ubicazione degli uffici, agli orari, ai servizi erogati e ad altre informazioni di carattere generale.

Art.11

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunita' all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. La consultazione degli organismi associativi puo' essere promossa ed attuata dall'Amministrazione Comunale, dalle commissioni consiliari, dalle consulte e su richiesta delle associazioni stesse, secondo modalita' che saranno fissate dal regolamento.

3. Il Comune prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicurando loro, nei limiti delle proprie disponibilita', l'accesso alle strutture e ai servizi.

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, del tempo libero, professionale e produttivo, che si ispirano agli ideali della solidarieta', del volontariato e della cooperazione, senza scopo di lucro.

5. Il Comune, ai fini sopraindicati, istituisce l'Albo delle associazioni. Le modalita' di accesso a tale Albo, il funzionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, formera' oggetto di apposito regolamento.

Art.12

Consultazione della popolazione del Comune

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale l'Amministrazione puo' consultare la popolazione mediante assemblee generali, di quartiere o di frazione, di categorie o gruppi sociali.

2. L'Amministrazione comunale puo' indire consultazioni anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che sia garantita l'informazione alla popolazione interessata e la libera espressione del voto.

3. Le modalita' di indizione delle consultazioni, la loro ammissibilita', i modi di attuazione, i criteri di validita' e le materie che non possono formarne oggetto vengono stabilite con apposito regolamento.

Art.13

Referendum

1. Intorno a problemi che interessino i cittadini nella piu' ampia loro collettivita' e che siano di notevole rilievo e ad alto contenuto di conseguenze operative, puo' essere adottato l'istituto del referendum consultivo, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione, o del referendum abrogativo, in tutto o in parte, di provvedimenti gia' adottati.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale

3. Sono esclusi dalla consultazione gli atti politici o di indirizzo, le materie attinenti ai tributi locali, alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, le attivita' amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali, i problemi che sono gia' stati oggetto di referendum nell'ultimo triennio e tutte le materie escluse dall'apposito regolamento.

4. Il referendum e' indetto dal Sindaco su iniziativa:

a) del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

b) del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

5. I referendum consultivi non possono tenersi piu' di una volta ogni anno, nei giorni compresi tra il 15 aprile e ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre, possono svolgersi anche in coincidenza con altre operazioni di voto, ad esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non puo' essere indetto alcun referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

7. Il referendum puo' essere revocato o sospeso dal Consiglio comunale con motivata deliberazione, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti, quando l'oggetto del quesito non abbia piu' ragion d'essere o sussistano impedimenti temporanei.

8. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento della proposta referendaria e le modalita' di organizzazione della consultazione.

9. All'onere finanziario per le spese necessarie a sostenere l'iniziativa, l'amministrazione dovra' far fronte con fondi appositamente previsti nel bilancio di previsione.

10. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o di integrazione.

Art.14

Operativita' del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco del risultato della consultazione referendaria, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.15

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune puo' promuovere la formazione di associazioni o di comitati, permanenti o temporanei, anche su base di quartiere o di frazione, con funzioni di consultazione e di proposta sulla gestione dei servizi di base, di rilevanza sociale, nei settori della scuola, della sanita', dell'assistenza, della gestione del territorio, del tempo libero e dello sport.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza consultiva, propositiva e di impulso, definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali.

3. Il Comune puo' consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art.16

Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne da' informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o petizione, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessita' della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

4. Le istanze, petizioni e proposte disciplinate dal presente articolo sono quelle finalizzate alla tutela di interessi collettivi della popolazione o di una significativa parte della stessa che richiedono valutazioni o scelte politiche aventi carattere generale.

Art.17

Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonche' per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, il Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con la Comunita' Montana del Taburno o con altri enti locali,  nomina il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con una maggioranza del 90% dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

3. Dura in carica 5 anni, esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore ed e' rieleggibile, in continuita' di mandato, una sola volta.

4. All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso di diploma o di laurea, e che dia ampia garanzia di indipendenza, probita' e competenza giuridico-amministrativa. Viene scelto tra una rosa di nominativi formata dalle candidature dei cittadini che abbiano presentato domanda per accedere a tale carica, a seguito di apposito bando, emanato dal Sindaco.

5. Non puo' essere eletto difensore civico:

a) chi abbia ricoperto nell'ultimo triennio incarichi pubblici o incarichi pubblici elettivi, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonche' chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;

b) chi si trova in condizioni di ineleggibilita' a Consigliere Comunale;

c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese che hanno in essere rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso, a qualsiasi  titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinita' entro il quarto grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

6. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' a Consigliere Comunale. Puo' essere revocato per inabilita', inadempienza, inefficienza ed impedimenti sopraggiunti, con delibera consiliare approvata con il 90% dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di decadenza o di revoca il Consiglio e' riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.

Art.18

Funzioni, prerogative e mezzi

1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti nei confronti della popolazione, con piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.

2. Il difensore civico:

a) ha diritto di accesso agli uffici, puo' chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto di ufficio salvi i casi di legge;

b) puo' interloquire direttamente con gli amministratori, con i responsabili degli uffici ed i responsabili dei servizi, con il Revisore dei Conti, con i responsabili delle istituzioni e degli enti dipendenti e richiedere risposte scritte;

c) segnala al Sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini;

d) presenta al Consiglio ogni anno una relazione sulla attivita' svolta e sulle disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. Puo' inviare altresi' al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nonche' al Segretario, relazioni su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva segnalazione o urgente intervento;

e) e' sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.

3. I consiglieri comunali non possono fare istanze al Difensore Civico.

4. Al Difensore Civico spetta una indennita' fissata dal Consiglio comunale.

TITOLO III

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art.19

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialita' e buona Amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze, e le responsabilita' proprie rispetto a quelle dei dirigenti.

IL CONSIGLIO

Art.20

Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale sono disciplinate come per legge.

Art.21

Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonche' le attribuzioni previste dal decreto legislativo n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.22

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, con il seguente ordine del giorno:

a) giuramento del Sindaco;

b) convalida degli eletti ed eventuale surrogazione dei consiglieri non convalidati o cessati dalla carica prima della convalida;

c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta;

d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del Sindaco.

3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.

4. I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente eletto dall'assemblea. Fino all'elezione del Presidente e' convocato e presieduto dal Sindaco.

Art.23

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, mediante proprio atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centocinquanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalita' indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, esamina anche le questioni attinenti alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Il documento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art.24

Proposte di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco, agli assessori limitatamente alle materie loro affidate, alla Giunta Comunale ed ai consiglieri. In quest'ultimo caso l'obbligo di inserimento nell'ordine del giorno, sussiste solo qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri.

2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite presso gli uffici competenti ed dopo che siano stati acquisiti i pareri prescritti.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti e con le modalita' previste nell'apposito regolamento.

Art.25

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

3. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

4. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle attivita' consiliari.

Art. 26

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunita' locale.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalita' previste dal regolamento e dal presente Statuto.

4. Le assenze dovranno essere rappresentate in uno dei seguenti modi:

a) mediante comunicazione preventiva alla segreteria;

b) mediante comunicazione, anche verbale, da parte di un componente del gruppo di appartenenza, al Presidente, che riferira' in consiglio i motivi dell'assenza;

c) mediante comunicazione successiva alla segreteria, entro tre giorni dalla seduta.

5. Le comunicazioni di cui ai punti a) e c), dovranno essere scritte e motivate.

Art. 27

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione della Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art.28

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresi' l'esercizio delle potesta' e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalita' di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalita' di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) il numero di componenti necessario per rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione, attenendosi alle indicazioni contenute nell'articolo seguente;

e) le modalita' di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonche' il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 29

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza richiedono in seconda convocazione la presenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Consiglio.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Per gli atti di nomina e' sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risultera' eletto chi avra' riportato il maggior numero di voti.

Art.30

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti le persone, nonche' altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la liberta' di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento delle votazioni palesi e segrete.

Art.31

Svolgimento dei lavori consiliari

1. Il Presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari.    

Art.32

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto dal Consiglio, con voto segreto,  tra i Consiglieri assegnati. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nella prima votazione, si richiedono i 2/3 dei voti favorevoli validi dei Consiglieri assegnati. Nella seconda votazione, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere anziano, individuato secondo le modalita' previste dall'art.40 del d.lgs. n.267/00.

3. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente avviene nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 33

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, in conformita' a quanto previsto dalla legge e dal regolamento:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilita' delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.