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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
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Art.1
Principi generali e finalita'
1. Il Comune di Frasso Telesino e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei
principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente
Statuto. Rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo, nel rispetto dei principi di democrazia, liberta', solidarieta' ed
uguaglianza.
2. Il Comune si identifica nei valori etici, sociali, culturali, religiosi,
familiari presenti nella propria tradizione. Partecipa, collaborando
particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, alla
realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali quale primo
strumento di democrazia e di promozione sociale. Favorisce, inoltre, nuove forme
di collaborazione, in particolare nei settori della salvaguardia ambientale, dei
servizi informativi, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed in generale
in tutti gli altri settori, mediante forme di collaborazione sovracomunale,
convenzioni o accordi di programma.
3. Il Comune e' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni
attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il
principio di sussidiarieta'.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attivita' e la
collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che hanno lo scopo di
mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della
comunita'. Promuove l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla
comunita' locale, attiva scambi culturali con citta' europee ed extraeuropee;
mantiene particolari relazioni con citta' ove sono presenti comunita' di
emigranti frassesi.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria.
6. Il Comune e' al servizio del cittadino e ne tutela i diritti; favorisce la
collaborazione delle varie componenti della comunita' garantendo il rispetto
della diversita', della liberta' di espressione e delle peculiarita' di ciascuna
realta' del tessuto sociale; agisce nel rispetto degli ideali di solidarieta',
uguaglianza, giustizia, liberta' e pace e si ispira ai principi della
partecipazione, della trasparenza, dell'efficienza, della efficacia e dell'economicita'.
7. Il Comune promuove la solidarieta' della comunita' locale e attua
l'assistenza sociale con l'obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di ordine
economico, sociale e psicologico, che possono creare situazioni di bisogno e
fenomeni di emarginazione; garantisce il libero sviluppo della personalita' e
promuove lo sviluppo di una cultura di pace.
8. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, il
suo patrimonio artistico, storico e archeologico come beni essenziali della
comunita' ed assume la loro tutela, conservazione e
valorizzazione come direttive generali della propria azione
amministrativa garantendone il godimento da parte della collettivita'.
9. Il Comune promuove il diritto allo studio. Attua, secondo le modalita'
previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad
assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio; si impegna ad
assicurare i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio. Il Comune
riconosce, altresi', l'informazione quale diritto primario del cittadino per
garantire la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il
pieno controllo sull'Amministrazione. Il regolamento determina gli strumenti
idonei a consentire ed a promuoverne l'effettivo esercizio.
10. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per
determinare effettive condizioni di pari opportunita'; a tal fine puo' istituire
una consulta competente a proporre misure ed interventi positivi per il
raggiungimento di effettive condizioni di parita'. Il Comune, nella sua azione,
persegue l'uguaglianza dei sessi nel lavoro e nella valorizzazione di attivita'
culturali, sociali e del tempo libero.
11. Il Comune considera lo sport non solo come fatto agonistico, ma ne riconosce
il valore sociale, educativo e culturale. Favorisce la promozione sportiva a
tutti i livelli in collaborazione con le scuole, le associazioni e i gruppi
esistenti nel territorio, con particolare attenzione alle categorie piu' deboli
e agli aspetti ludico-motori.
12. Il Comune promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di uno
sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, nel rispetto
della qualita' della vita. Pone particolare attenzione ai piani per l'edilizia
economica popolare e alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del
patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione
all'interno dei nuclei abitati, del centro storico e delle corti agricole.
13. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attivita' produttive e
professionali; favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
Pone particolare attenzione al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture
viarie e di trasporto, anche con una politica di integrazione tra le comunita'.
Art.2
Elementi costitutivi del Comune
1. Il Comune di Frasso Telesino e' costituito dalla comunita' delle popolazioni
e dai territori del capoluogo e della frazione di Nansignano. Il territorio del
Comune si estende per Kmq. 22,25 e confina con i Comuni di Melizzano, Sant'Agata
de' Goti, Cautano e Solopaca.
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Frasso Telesino..
3. Possono essere istituiti nelle frazioni uffici comunali.
Art.3
Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune di Frasso Telesino, a forma di scudo e sormontato da una
corona dorata, ha le seguenti caratteristiche: rappresenta
un albero di Frassino senza radici, in cima al quale si posa una colomba
bianca Esso e' racchiuso da due cerchi concentrici, all'interno dei quali si
legge la scritta: Universitates Terrae Fraxi.
2. Il gonfalone del Comune di Frasso Telesino e' costituito da un drappo in seta
azzurro, recante al centro lo
stemma descritto al comma precedente. L'intero gonfalone e' bordato da un fregio
dorato.
3. L'uso dei simboli del Comune e' disciplinato dal regolamento.
Art.4
Metodo di governo
1. Il Comune assume quale metodo di governo quello della pianificazione, della
programmazione e del controllo della gestione. Concorre nei modi previsti dalla
legge alla determinazione degli obiettivi dello Stato, della Regione Campania,
della Provincia di Benevento, della Comunita' Montana del Taburno e dell'Ente
Parco.
2. Il Consiglio, previa responsabile e attenta rilevazione degli interessi e dei
bisogni della collettivita', determina gli obiettivi da raggiungere, ne forma
programmi sia pluriennali che annuali, tenendo conto degli aspetti di
interdipendenza dei vari obiettivi e delle risorse finanziarie disponibili.
3. La Giunta programma le operazioni da compiere per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2 e attua i programmi e le priorita' deliberati dal
Consiglio mediante progetti esecutivi, coordinando e destinando ai vari progetti
i mezzi finanziari disponibili.
4. I Responsabili dei servizi eseguono tutte le azioni di gestione necessarie
alla concreta attuazione dei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto
dei principi di legalita', imparzialita' e giusto procedimento.
Art.5
Statuto comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, al quale devono
uniformarsi i regolamenti e tutti gli altri atti degli organi comunali.
2. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di esame e di
studio ad opera di apposita commissione consiliare.
4. Lo Statuto e le relative modificazioni ed integrazioni sono approvate dal
Consiglio a scrutinio palese, con votazione complessiva finale.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio
6. Lo statuto e' a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la
Sede Comunale.
Art.6
Regolamenti
1. Comune ha potesta' regolamentare nelle materie che riguardano le funzioni ad
esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le materie di propria
competenza.
2. Comune esercita la potesta' regolamentare nell'ambito dei principi fissati
dalla legge, dall'eventuale normativa di delega e nel rispetto delle norme
statutarie.
3. I regolamenti vengono pubblicati sul sito Internet del Comune e sono
accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.7
Albo Pretorio
1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato
apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' per le
comunicazioni ai cittadini.
2. Il Segretario comunale e' responsabile della pubblicazione.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.8
Principio di partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini ai processi
amministrativi, mediante gli istituti indicati negli articoli successivi.
Art.9
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli
riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di un provvedimento
motivato che ne vieti l'esibizione.
2. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini,
singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei
documenti in possesso del Comune, nel rispetto dei principi contenuti nel D.
lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati personali.
Art.10
Ufficio per le informazioni
1. Il Comune istituisce un servizio informazioni utenti in merito all'ubicazione
degli uffici, agli orari, ai servizi erogati e ad altre informazioni di
carattere generale.
Art.11
Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunita' all'azione
comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione,
valorizza le libere forme associative.
2. La consultazione degli organismi associativi puo' essere promossa ed attuata
dall'Amministrazione Comunale, dalle commissioni consiliari, dalle consulte e su
richiesta delle associazioni stesse, secondo modalita' che saranno fissate dal
regolamento.
3. Il Comune prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli
organi consultivi comunali, assicurando loro, nei limiti delle proprie
disponibilita', l'accesso alle strutture e ai servizi.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che
operano nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, del
tempo libero, professionale e produttivo, che si ispirano agli ideali della
solidarieta', del volontariato e della cooperazione, senza scopo di lucro.
5. Il Comune, ai fini sopraindicati, istituisce l'Albo delle associazioni. Le
modalita' di accesso a tale Albo, il funzionamento e tutto quanto non previsto
nel presente articolo, formera' oggetto di apposito regolamento.
Art.12
Consultazione della popolazione del Comune
1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi
comunali, su materie di esclusiva competenza locale l'Amministrazione puo'
consultare la popolazione mediante assemblee generali, di quartiere o di
frazione, di categorie o gruppi sociali.
2. L'Amministrazione comunale puo' indire consultazioni anche a mezzo di
questionari o in altre forme, sempre che sia garantita l'informazione alla
popolazione interessata e la libera espressione del voto.
3. Le modalita' di indizione delle consultazioni, la loro ammissibilita', i modi
di attuazione, i criteri di validita' e le materie che non possono formarne
oggetto vengono stabilite con apposito regolamento.
Art.13
Referendum
1. Intorno a problemi che interessino i cittadini nella piu' ampia loro
collettivita' e che siano di notevole rilievo e ad alto contenuto di conseguenze
operative, puo' essere adottato l'istituto del referendum consultivo, allo scopo
di acquisire il preventivo parere della popolazione, o del referendum
abrogativo, in tutto o in parte, di provvedimenti gia' adottati.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva
competenza locale
3. Sono esclusi dalla consultazione gli atti politici o di indirizzo, le materie
attinenti ai tributi locali, alle tariffe, al personale ed all'organizzazione
degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, le attivita'
amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali, i problemi che sono
gia' stati oggetto di referendum nell'ultimo triennio e tutte le materie escluse
dall'apposito regolamento.
4. Il referendum e' indetto dal Sindaco su iniziativa:
a) del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
b) del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
5. I referendum consultivi non possono tenersi piu' di una volta ogni anno, nei
giorni compresi tra il 15 aprile e ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il
15 novembre, possono svolgersi anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, ad esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo del Consiglio comunale non puo' essere indetto alcun referendum e
decadono quelli non ancora effettuati.
7. Il referendum puo' essere revocato o sospeso dal Consiglio comunale con
motivata deliberazione, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti, quando
l'oggetto del quesito non abbia piu' ragion d'essere o sussistano impedimenti
temporanei.
8. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilita', i
tempi, le condizioni di accoglimento della proposta referendaria e le modalita'
di organizzazione della consultazione.
9. All'onere finanziario per le spese necessarie a sostenere l'iniziativa,
l'amministrazione dovra' far fronte con fondi appositamente previsti nel
bilancio di previsione.
10. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a
referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle
proposte di modifica o di integrazione.
Art.14
Operativita' del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco del risultato della
consultazione referendaria, il Consiglio comunale delibera i relativi e
conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato
con adeguata motivazione dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune.
Art.15
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune puo' promuovere la formazione di associazioni o di comitati,
permanenti o temporanei, anche su base di quartiere o di frazione, con funzioni
di consultazione e di proposta sulla gestione dei servizi di base, di rilevanza
sociale, nei settori della scuola, della sanita', dell'assistenza, della
gestione del territorio, del tempo libero e dello sport.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria
competenza consultiva, propositiva e di impulso, definita dal regolamento e con
strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali.
3. Il Comune puo' consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio
interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito,
secondo le norme del regolamento.
Art.16
Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli o associati, finalizzate
alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne
da' informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte
dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o petizione, il Sindaco
comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di
fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta
giorni, ove reso necessario dalla complessita' della materia, esplicitando in
ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di
partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di
comunicazioni.
4. Le istanze, petizioni e proposte disciplinate dal presente articolo sono
quelle finalizzate alla tutela di interessi collettivi della popolazione o di
una significativa parte della stessa che richiedono valutazioni o scelte
politiche aventi carattere generale.
Art.17
Difensore Civico
1. Ai fini di garantire l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia
dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonche' per la
tutela di interessi giuridicamente rilevanti, il Consiglio Comunale, salvo che
non sia scelto in forma di convenzione con la Comunita' Montana del Taburno o
con altri enti locali, nomina il
Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e
con una maggioranza del 90% dei voti dei consiglieri assegnati al comune.
3. Dura in carica 5 anni, esercita le sue funzioni fino alla nomina del
successore ed e' rieleggibile, in continuita' di mandato, una sola volta.
4. All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino, iscritto
nelle liste elettorali del Comune, in possesso di diploma o di laurea, e che dia
ampia garanzia di indipendenza, probita' e competenza giuridico-amministrativa.
Viene scelto tra una rosa di nominativi formata dalle candidature dei cittadini
che abbiano presentato domanda per accedere a tale carica, a seguito di apposito
bando, emanato dal Sindaco.
5. Non puo' essere eletto difensore civico:
a) chi abbia ricoperto nell'ultimo triennio incarichi pubblici o incarichi
pubblici elettivi, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a
qualsiasi livello, nonche' chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni
politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;
b) chi si trova in condizioni di ineleggibilita' a Consigliere Comunale;
c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o
a partecipazione pubblica o di imprese che hanno in essere rapporti contrattuali
con il Comune o che ricevano da esso, a qualsiasi
titolo, sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinita' entro il quarto
grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o con il Segretario
comunale.
6. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilita' a Consigliere Comunale. Puo' essere revocato per inabilita',
inadempienza, inefficienza ed impedimenti sopraggiunti, con delibera consiliare
approvata con il 90% dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di decadenza o
di revoca il Consiglio e' riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.
Art.18
Funzioni, prerogative e mezzi
1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti
dipendenti nei confronti della popolazione, con piena autonomia, indipendenza e
potere di iniziativa.
2. Il difensore civico:
a) ha diritto di accesso agli uffici, puo' chiedere l'esibizione di tutti gli
atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia
opposto il segreto di ufficio salvi i casi di legge;
b) puo' interloquire direttamente con gli amministratori, con i responsabili
degli uffici ed i responsabili dei servizi, con il Revisore dei Conti, con i
responsabili delle istituzioni e degli enti dipendenti e richiedere risposte
scritte;
c) segnala al Sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa,
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei
cittadini;
d) presenta al Consiglio ogni anno una relazione sulla attivita' svolta e sulle
disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. Puo' inviare
altresi' al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nonche' al Segretario, relazioni
su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva
segnalazione o urgente intervento;
e) e' sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
3. I consiglieri comunali non possono fare istanze al Difensore Civico.
4. Al Difensore Civico spetta una indennita' fissata dal Consiglio comunale.
TITOLO III
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art.19
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il
proprio comportamento a criteri di imparzialita' e buona Amministrazione, nel
pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze, e le
responsabilita' proprie rispetto a quelle dei dirigenti.
IL CONSIGLIO
Art.20
Elezione, composizione e durata
1. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale sono
disciplinate come per legge.
Art.21
Funzioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo nonche' le attribuzioni previste dal decreto legislativo
n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Art.22
Lavori del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla
convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del
Consiglio, con il seguente ordine del giorno:
a) giuramento del Sindaco;
b) convalida degli eletti ed eventuale surrogazione dei consiglieri non
convalidati o cessati dalla carica prima della convalida;
c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta;
d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del
Sindaco.
3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un
quinto dei Consiglieri o il Sindaco.
4. I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal
Segretario comunale.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente
eletto dall'assemblea. Fino all'elezione del Presidente e' convocato e
presieduto dal Sindaco.
Art.23
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, mediante proprio
atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione
entro centocinquanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalita' indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo,
esamina anche le questioni attinenti alla definizione, all'adeguamento ed alla
verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei
singoli assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al
Consiglio un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e
realizzazione delle linee programmatiche. Il documento e' sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
Art.24
Proposte di deliberazione
1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco, agli assessori
limitatamente alle materie loro affidate, alla Giunta Comunale ed ai
consiglieri. In quest'ultimo caso l'obbligo di inserimento nell'ordine del
giorno, sussiste solo qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei
consiglieri.
2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite
presso gli uffici competenti ed dopo che siano stati acquisiti i pareri
prescritti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti e con le modalita'
previste nell'apposito regolamento.
Art.25
Diritti e poteri dei consiglieri
1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere, in conformita' a quanto
previsto dal relativo regolamento:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni sottoposte all'esame
del Consiglio Comunale;
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali
altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti,
dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i
documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono
chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei
poteri dei consiglieri.
4. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle
attivita' consiliari.
Art. 26
Doveri dei consiglieri comunali
1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato
per promuovere il benessere dell'intera comunita' locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del
Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre
sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalita'
previste dal regolamento e dal presente Statuto.
4. Le assenze dovranno essere rappresentate in uno dei seguenti modi:
a) mediante comunicazione preventiva alla segreteria;
b) mediante comunicazione, anche verbale, da parte di un componente del gruppo
di appartenenza, al Presidente, che riferira' in consiglio i motivi
dell'assenza;
c) mediante comunicazione successiva alla segreteria, entro tre giorni dalla
seduta.
5. Le comunicazioni di cui ai punti a)
e c), dovranno essere scritte e
motivate.
Art. 27
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto
d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative del Comune, delle Aziende,
Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione della Presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia,
individuate dal regolamento.
Art.28
Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli
delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresi' l'esercizio delle potesta' e delle
funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo
l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalita' di convocazione del Consiglio, della consultazione
degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalita' di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei
capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori
del Consiglio;
d) il numero di componenti necessario per rendere valide le sedute di prima e
seconda convocazione, attenendosi alle indicazioni contenute nell'articolo
seguente;
e) le modalita' di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, nonche' il funzionamento delle commissioni consiliari.
Art. 29
Adunanze del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per
i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza
del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della
sfera privata delle persone.
2. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza richiedono in
seconda convocazione la presenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al
Consiglio.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole
della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle
votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle si computano per
determinare il numero dei votanti.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Per gli atti di nomina e' sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge,
di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risultera' eletto chi
avra' riportato il maggior numero di voti.
Art.30
Voto palese e segreto
1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni
concernenti le persone, nonche' altre deliberazioni ove sia preminente, a
giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza
oppure la liberta' di espressione delle convinzioni etiche o morali del
consigliere.
2. Il regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento delle votazioni palesi
e segrete.
Art.31
Svolgimento dei lavori consiliari
1. Il Presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro
ordinato e democratico svolgimento.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari.
Art.32
Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto dal Consiglio, con voto
segreto, tra i Consiglieri
assegnati. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nella prima
votazione, si richiedono i 2/3 dei voti favorevoli validi dei Consiglieri
assegnati. Nella seconda votazione, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
2. In caso di assenza o di impedimento
del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere anziano,
individuato secondo le modalita' previste dall'art.40 del d.lgs. n.267/00.
3. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente avviene nella prima
seduta utile e, comunque, non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente Statuto.
Art. 33
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio, in conformita' a quanto previsto dalla legge e
dal regolamento:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne
dirige i lavori;
c) decide sull'ammissibilita' delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti
dell'ente.
2. Egli e' tenuto a convocare il Consiglio comunale, su singoli argomenti, a
richiesta del Sindaco e nei tempi da lui indicati.
3. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialita', nel
rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 34
Dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione dalla carica
1. Il regolamento disciplina le dimissioni, la decadenza, la rimozione e
sospensione dalla carica di Consigliere Comunale.
2. Per quanto riguarda la decadenza, il regolamento deve prevedere che essa e'
determinata dal mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive del consiglio. Qualora si verifichi tale circostanza, il Presidente
inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile la proposta di
dichiarazione di decadenza, dandone preventiva comunicazione all'interessato.
Nel corso della seduta, il Consiglio, prima di decidere, esamina le eventuali
giustificazioni presentate dall'interessato.
Art. 35
Gruppi consiliari - Capigruppo
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo
consiliare.
2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, puo' dichiarare la propria
dissociazione dal gruppo di appartenenza ed aderire ad altro gruppo o fare
gruppo a se'.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di
capogruppo.
4. In mancanza di designazione, assume le funzioni di capogruppo il Consigliere
che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di
appartenenza.
Art. 36
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per
materia o speciali e puo' istituire commissioni temporanee per specifiche
attivita' nel rispetto del criterio di proporzionalita'.
2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive, in particolare,
sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
3. La composizione delle commissioni, la nomina del Presidente, la pubblicita'
delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalita',
sono disciplinati dal regolamento.
Art. 37
Consulte
1. Il Consiglio Comunale puo' istituire consulte permanenti per i seguenti
gruppi di materie:
a) socio assistenziale;
b) ambiente e territorio;
c) economia e lavoro;
d) sport e tempo libero;
e) pari opportunita' e della famiglia;
f) problematiche giovanili;
g) lavori pubblici.
2. Le consulte saranno nominate secondo il regolamento.
Art. 38
Nomina dei rappresentanti del Consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con
voto limitato.
2. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio
una relazione annuale
sull'attivita' svolta.
Art. 39
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva, puo' promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha compiti propositivi, consultivi e di
controllo da esercitarsi entro i limiti previsti dal regolamento, che ne
definisce le materie di competenza, le modalita' di elezione e di funzionamento.
LA GIUNTA
Art. 40
Composizione della Giunta
1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco e da quattro Assessori nominati
dal Sindaco in tempo utile per darne comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco nomina tra i quattro assessori il Vice Sindaco.
3. I decreti di nomina devono riportare la firma di accettazione dei designati e
devono essere depositati presso la segreteria comunale.
4. Il Sindaco da' comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta
successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco puo' in qualsiasi momento revocare uno o piu' assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 41
Competenze della Giunta
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente ed
opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che
le sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.
2. La Giunta compie, altresi', tutti gli atti di Amministrazione, esclusi quelli
che rientrano, per legge o per Statuto, nella competenza del Consiglio Comunale,
del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, o dei
Responsabili dei servizi; fissa gli obiettivi ed i programmi che i Responsabili
dei servizi devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. La Giunta da' attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e
svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta, in particolare, a titolo esemplificativo e nell'esercizio delle
attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva tutti i provvedimenti che non sono riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilita' ai responsabili dei servizi comunali;
b) elabora le linee di indirizzo e puo' predisporre le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) assume attivita' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
d) determina le aliquote dei tributi locali e le tariffe per i
servizi locali;
e) determina le indennita' di funzione del Sindaco e degli assessori con
variazioni in piu' o in meno rispetto alla misura minima fissata con decreto del
Ministro dell'Interno;
f) conferisce indirizzi per la
nomina dei componenti delle commissioni per i concorsi pubblici, sentito il
responsabile del servizio interessato;
g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) decide sull'instaurazione o resistenza in giudizio;
i) nomina i professionisti esterni, se a cio' si provvede
intuitu personae, autorizzando il
Responsabile alla stipula della convenzione;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) autorizza il Presidente della delegazione trattante alla stipula degli
accordi di contrattazione decentrata;
n) approva il P.E.G. su proposta
del Direttore generale, se nominato;
o) promuove ed organizza le attivita' culturali del Comune;
p) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle OO.PP.;
q) nomina il Nucleo di valutazione;
r) nomina il responsabile del
procedimento di cui al D.P.R. n.
554/99 ed il collaudatore in corso d'opera e definitivo;
s) approva le varianti in corso d'opera.
Art. 42
Funzionamento
1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine
del giorno, tenendo conto delle proposte degli Assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a
maggioranza dei voti.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario
comunale.
4. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
5. Il Segretario ed i responsabili dei servizi, per quanto di competenza,
possono rivolgere alla Giunta proposte scritte. Oltre al Segretario, che vi
partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari
responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di
propria competenza, nonche' tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno
sentire.
Art. 43
Dimissioni e decadenza
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il
Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e
del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vice Sindaco.
2. In caso di dimissioni del Sindaco, il Consiglio Comunale viene sciolto, la
Giunta decade, mentre viene nominato un commissario per la reggenza dell'ente.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di
cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di
Sindaco e Giunta.
5. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle
degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari
provvede il Sindaco, che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta
utile.
6. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta
di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
7. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal
Segretario.
Art. 44
Mozione di sfiducia
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della
Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il
Sindaco.
4. La mozione di sfiducia e' depositata presso l'ufficio del Segretario comunale
e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
dalla sua presentazione.
5. La mozione approvata dal Consiglio Comunale comporta lo scioglimento del
Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.
Art. 45
Assessori
1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il
coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di
lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Gli assessori devono altresi', astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini entro il quarto grado.
Art. 46
Attribuzioni degli Assessori - Deleghe ed incarichi
1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.
2. Il Sindaco puo' incaricare gli assessori di svolgere attivita' di esame,
studio, supervisione in determinate materie o settori di intervento, allo scopo
di dare impulso e di formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta. Nelle stesse
materie e settori, l'assessore svolge funzioni di indirizzo e di controllo, al
fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati
dal Consiglio e dalla Giunta.
3. Gli assessori collaborano con il Sindaco all'elaborazione delle risposte alle
interrogazioni ed alle interpellanze formulate dai consiglieri.
4. Il Sindaco puo' altresi' incaricare gli assessori di partecipare alle
riunioni degli organismi di cui il Comune fa parte ed di tenere i rapporti con
gli altri enti e le formazioni associative e le varie realta' esistenti sul
territorio.
5. Agli assessori non puo' essere delegata attivita' di adozione di atti con
rilevanza esterna, ne' possono avere dette attribuzioni, salvo quanto disposto
dal successivo art.48.
6. Nell'esercizio delle deleghe e degli incarichi ad essi conferiti, gli
assessori devono improntare la loro azione al rispetto della distinzione tra le
funzioni di indirizzo degli organi di governo e quelle gestionali di competenza
dei responsabili dei servizi.
Art. 47
Revoca degli assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco puo' revocare dall'incarico
uno o piu' Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei
sostituti.
2. La revoca e' sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir
meno del rapporto fiduciario, ed e' comunicata al Consiglio nella prima seduta
utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Art.48
Attribuzione di compiti gestionali agli assessori
1. In deroga al principio di separazione dei poteri e per esigenze di
contenimento della spesa, la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura gestionale, possono essere attribuiti a
componenti dell'organo esecutivo.
IL SINDACO
Art. 49
Il Sindaco
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, e' l'organo responsabile
dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e
rappresenta la comunita'.
Art.50
Attribuzioni
1. Il Sindaco:
a) e' il legale rappresentante del Comune. Viene autorizzato con atto di Giunta
a stare in giudizio nell'interesse dell'Ente. Ha potesta' di stare in giudizio
direttamente o di delegare il Segretario comunale, il Direttore generale, il
Responsabile del servizio interessato o un funzionario;
b) nomina la Giunta e puo' revocare i componenti;
c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
d) nomina il Segretario comunale ed il Direttore Generale, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali o di responsabilita', puo' attribuire
incarichi a tempo determinato e fuori dalla dotazione organica, per dirigenti e
le alte specializzazioni, secondo le modalita' previste dalla legge e dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
d) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo direttive
al Segretario;
f) indice la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude
accordi sostitutivi di provvedimenti ai sensi dell'art.11 della legge 241/1990;
g) coordina ed organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla disciplina regionale, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonche', d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli
orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
h) nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessita' dell'utenza, puo' modificare gli orari degli
esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio;
i) firma gli atti amministrativi esterni caratterizzati da discrezionalita'
politica e quelli che presuppongono la rappresentanza generale del Comune;
l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende
appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintende alle funzioni statali di Ufficiale del Governo nei
casi previsti dalla legge.
2. Nelle materie previste dall'art. 54, comma 7, del D.lgs. n.267/00, il Sindaco
puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni di Ufficiale di Governo, previa comunicazione al Prefetto.
Art. 51
Vice Sindaco
1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il
Vice Sindaco con funzioni di sostituto, in caso di assenza, di impedimento
temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Vice Sindaco esercita altresi' le funzioni del Sindaco in caso di
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso fino
alla nomina del nuovo Sindaco.
Art. 52
Cessazione dalla carica di Sindaco
1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio
Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal
Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del
Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi
dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le
dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e
danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza
della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario Comunale da' immediata comunicazione al
Prefetto, affinche' questi possa adottare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario in
attesa di nuove elezioni.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 53
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e'
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito,
presso il comune, nonche' presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. Tutti gli amministratori hanno altresi' l'obbligo di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale,
compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli
amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Art. 54
Nomine
1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e
di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, in tempo utile perche' il Sindaco possa effettuare le nomine e le
designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge
devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da
presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine
del giorno l'effettuazione delle nomine a votazione segreta e a maggioranza
assoluta dei votanti.
3. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procedera'
con voto limitato secondo le modalita' stabilite dal regolamento, salvo quanto
previsto da altre norme speciali. In tal caso per la nomina e' sufficiente la
maggioranza relativa.
4. Il Consiglio Comunale puo' revocare con deliberazione motivata i propri
rappresentanti nominati o designati nei vari Enti.
5. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio
una relazione annuale sull'attivita' svolta.
TITOLO IV
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art. 55
Rinvio alla disciplina del regolamento
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo IV si limitano a fissare i
principi generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui disciplina
specifica sara' invece oggetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi adottato dalla Giunta.
CAPO I
Uffici
ART.56
Principi strutturali ed organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l'analisi e l'individuazione delle produttivita' e dei carichi di lavoro e
del grado di efficacia dell'attivita' svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c. l'individuazione di responsabilita' strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e il conseguimento della massima flessibilita' delle strutture e del
personale nonche' della massima collaborazione tra gli uffici.
ART.
57
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e,
in conformita' alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e
dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di
gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai
Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza, e criteri di funzionalita', economicita' di gestione e massima
flessibilita' della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicita'.
ART.
58
Struttura organizzativa
1. L'ordinamento strutturale dell'Ente e' definito
da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per Settori, strutture
operative finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di
materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni settore e' preposto un responsabile che esercita funzioni di
direzione dello stesso, con potesta' di iniziativa, autonomia di scelta degli
strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti
assegnati, di gestione del personale e con responsabilita' di risultato circa il
perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed
efficacia.
ART.
59
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme
generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, l'articolazione
interna dei settori e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilita' di
ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi,
il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
e' attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potesta' di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalita' dell'azione
amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al Direttore
generale, se nominato, e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini
del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,
congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi piu' operativi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalita' e responsabilita'.
3. L'organizzazione del comune si articola in settori, ai quali sono assegnati
una serie di funzioni; il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi
nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi
collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART.
60
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
categorie in conformita' alla disciplina generale sullo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attivita' al servizio e nell'interesse
dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale e' tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestivita' agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli e', altresi', direttamente responsabile verso il Direttore
Generale, se nominato, il Responsabile degli uffici e dei servizi e
l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalita' di gestione
della struttura comunale.
CAPO II
Il Segretario Comunale
ART. 61
Nomina e
status giuridico
1. Il Segretario Comunale e' nominato dal Sindaco, dal quale dipende
funzionalmente, ed e' scelto
nell'apposito albo, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla
legge.
2. Il Consiglio Comunale puo' approvare la stipulazione di convenzioni con altri
Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'Ente, in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.
ART.
62
Funzioni
e ruolo
1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, alle riunioni di giunta di consiglio e ne redige i verbali, che
sottoscrive insieme al Sindaco o al Presidente del Consiglio, laddove eletto.
2. Il Segretario Comunale puo' partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su
richiesta del Sindaco, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico.
3. Il Segretario Comunale riceve
la mozione di sfiducia, roga i contratti del Comune nei quali l'Ente e'
parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, svolge le
funzioni di Direttore generale, se conferitegli, ed esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto e dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
CAPO III
Il Direttore Generale
ART.
63
Nomina
1. Qualora le funzioni di Direttore generale non siano state conferite al
Segretario comunale, il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, puo'
nominare un Direttore Generale al di fuori della pianta organica e con un
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, solo dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui
popolazioni sommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il
Direttore Generale dovra' provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei
servizi tra Comuni interessati.
ART.64
Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia e di efficienza, attraverso la supervisione ed il
coordinamento dell'attivita' dei responsabili dei servizi, che rispondono a lui
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco, che puo' procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta
Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando
sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonche' in
ogni altro caso di grave incompatibilita'.
ART.
65
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e
del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilita',
sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli esercita tutte le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
CAPO IV
Personale direttivo
ART.
66
Responsabili dei settori /aree
1. I responsabili dei Settori/Aree sono individuati a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco per lo svolgimento di funzioni di direzione di unita'
organizzative e di particolare complessita', caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa.
2. I responsabili provvedono ad organizzare le aree ad essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal
Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale,
nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento sugli uffici e sui servizi.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire
l'attivita' dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi
indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
ART.
67
Funzioni dei responsabili
1. I Responsabili dei Settori/Aree provvedono, al rilascio delle autorizzazioni,
concessioni o analoghi, la cui emanazione presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni ed i permessi di costruire. Svolgono, inoltre, le
seguenti ulteriori funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono la responsabilita'
dei relativi procedimenti;
b) hanno la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) emanano apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'art.192 T.U. Enti
Locali (d. l.vo 267/2000);
d) stipulano i contratti in rappresentanza dell'Ente;
e) compiono, oltre agli atti di gestione generale dell'Ente, tutti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi
i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
h) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
i) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l'attuazione, hanno i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
l) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle
direttive impartite dal Sindaco;
m) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento,
ad eccezione di quelle di cui all'art.50, comma 5, T.U. EE.LL.;
n) gestiscono e amministrano il personale loro sottoposto;
o) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi
sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previsti dalla
legge e dal regolamento;
p) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale, se
nominato;
q) forniscono al Direttore Generale, se nominato, gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
r) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario
o dal Direttore Generale, se nominato;
s) predispongono i progetti-obiettivi per il personale e ne curano l'attuazione;
predispongono i giudizi sugli obiettivi raggiunti dal personale dei propri
uffici per i fini fissati dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro;
t) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune
e gestiscono il personale LSU o comunque comandato, distaccato o trasferito da
altre Amministrazioni;
u) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, o del Sindaco
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. I Responsabili dei servizi possono delegare le responsabilita' dei singoli
uffici e dei procedimenti connessi alle funzioni che precedono al personale a
essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare
adempimento dei compiti loro assegnati e del provvedimento finale.
3. Il Sindaco puo' delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo Statuto
e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il
loro corretto espletamento.
ART.
68
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, puo' avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire.
2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalita' previste dalla
legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a
tempo determinato di personale dirigenziale, di responsabili di uffici e/o
servizi ovvero di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti
dell'Ente non siano presenti analoghe professionalita'.
3. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi,
puo' assegnare, nelle forme e con le modalita' previste dal regolamento, la
titolarita' di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell'art.110 T.U. Enti Locali.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo
consentano apposite norme di legge.
ART.
69
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento puo' prevedere collaborazioni professionali esterne ad alto
contenuto di professionalita', con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potra' essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
CAPO V
La responsabilita'
ART.
70
Responsabilita' verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore Generale, se nominato, e i
dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle
leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno
ingiusto, sono obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro
questi ultimi, a norma del precedente articolo.
3. La responsabilita' personale dell'Amministratore, del Segretario, del
Direttore Generale, se nominato, e del dipendente che abbia violato diritti di
terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al
cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per
regolamento.
4. Il Comune puo' stipulare polizze assicurative a favore dei propri
Amministratori e dipendenti, nonche' del Direttore Generale, se nominato, e del
Segretario, per responsabilita' civile, amministrativa e contabile nelle quali i
predetti soggetti dovessero incorrere per atti od operazioni compiute nello
svolgimento del proprio mandato o delle proprie funzioni, esclusi i casi di dolo
o colpa grave.
ART.
71
Responsabilita' dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonche' chiunque ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il
conto della gestione ed e' soggetto alle responsabilita' stabilite nelle norme
di legge e di regolamento.
TITOLO V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI
Art. 72
Principi generali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di
attivita' rivolte a realizzare fini di utilita' sociale compatibili con
l'ambiente o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' tenendo
prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini e delle fasce sociali piu'
deboli.
2. Per la gestione dei pubblici servizi, il Comune si avvale delle forme
organizzative previste dalla legge ed, in particolare, dal D.lgs. n.267/00, che
ne disciplina le modalita' di gestione e di affidamento con disposizioni
inderogabili ed integrative della normativa di settore.
3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene
effettuata sulla base dei principi dalla legge stessa sanciti.
4. Per tutta la disciplina dei servizi pubblici locali sia a rilevanza economica
sia privi di rilevanza economica si rinvia, pertanto, alla normativa vigente in
materia ed, in particolare, al d.lgs. n.267/00 ed alla normativa di settore.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 73
Forme associative e di cooperazione
1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere,
interventi o programmi, uniforma la propria attivita' al principio
dell'associazione e della cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la
Regione, la Comunita' Montana, l'Ente Parco e gli altri Enti pubblici
interessati.
Art. 74
Convenzioni
1. Il Comune, per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di
cooperazione, puo' stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite
convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di
consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
Art. 75
Consorzi
1. Per la gestione di uno o piu' servizi pubblici di carattere locale, qualora
si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura
gestionale si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficacia che di
economicita', puo' essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la
Provincia.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del
Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di
cui al precedente articolo.
Art. 76
Accordi di programma
1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella
definizione e nell'attuazione di opere ed interventi o di programmi di
intervento e sia necessario coordinarne l'azione per la loro completa
realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o
prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti
interessati, determinando tempi e modalita' dell'azione amministrativa, nonche'
finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Per le medesime finalita', il Comune puo' chiedere che la Provincia o la
Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni
interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.
Art.77
Unioni di comuni
1. Il Comune puo' costituire con altri Comuni un'unione di Comuni o puo' aderire
ad altre unioni gia' costituite, per
l'esercizio congiunto di una pluralita' di funzioni di loro competenza
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 78
Finanza comunale
1. L'ordinamento della finanza comunale e' riservato alla legge che riconosce al
Comune autonomia finanziaria e potesta' impositiva.
2. Il Comune e' titolare di potesta' impositiva autonoma, che esercita
attraverso l'applicazione di imposte e tasse, nonche' attraverso la riscossione
di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Il Comune e' dotato di un proprio demanio e patrimonio.
4. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo
costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della
contabilita' comunale.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla
normativa, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno
successivo.
6. Il bilancio e' corredato della relazione previsionale e programmatica,
redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta
la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli
investimenti.
7. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano
esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il
livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed
assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di
personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi
programmati.
8. L'attivita' economico-finanziaria del Comune si ispira ai principi del
pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e
risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della
informazione e diffusione dei dati.
9. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi
di conservazione, valorizzazione ed utilita' pubblica.
10. Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e
corrispettivi, anche in modo non generalizzato, a carico degli utenti, al fine
di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli e collettivi.
11. Il regolamento di contabilita' disciplina l'organizzazione contabile e
finanziaria del comune in conformita' alla legge ed allo Statuto.
Art. 79
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle Istituzioni, presta
ogni collaborazione per l'esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle sue
funzioni di indirizzo e di controllo.
2. Il Sindaco puo' invitare il Revisore alle riunioni del Consiglio e della
Giunta per avere informazioni e suggerimenti.
3. Per la nomina, le incompatibilita', le funzioni, il compenso del Revisore dei
conti, si applicano le
disposizioni del D. lgs. N. 267/00.
ART.
80
Controllo di gestione
1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un
sistema di controlli interni, affidato al Nucleo di valutazione o al Segretario
comunale, nell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, finalizzato a
garantire i processi di verifica economico‑gestionale, il riscontro della
regolarita' amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa
valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonche' l'analisi valutativa dello
stato di attuazione dei piani e deI programmi dell'Ente.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati
dalla Giunta e dal Consiglio.
3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 81
Limiti all'autonomia statutaria e adeguamento dello statuto
1. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia i principi che
costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui al comma
precedente, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni
di legge.
Art. 82
Pubblicita' dello statuto
1. Lo Statuto e' a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso
e' garantita la massima divulgazione tra i cittadini, tramite l'affissione
all'Albo pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.
Art. 83
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed
e' affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutivita' e di
pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'Albo Pretorio
dell'Ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce, ne attesta
l'entrata in vigore.