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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
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Art.1
Principi generali e finalita'
1. Il Comune di Frasso Telesino e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei
principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente
Statuto. Rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo, nel rispetto dei principi di democrazia, liberta', solidarieta' ed
uguaglianza.
2. Il Comune si identifica nei valori etici, sociali, culturali, religiosi,
familiari presenti nella propria tradizione. Partecipa, collaborando
particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, alla
realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali quale primo
strumento di democrazia e di promozione sociale. Favorisce, inoltre, nuove forme
di collaborazione, in particolare nei settori della salvaguardia ambientale, dei
servizi informativi, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed in generale
in tutti gli altri settori, mediante forme di collaborazione sovracomunale,
convenzioni o accordi di programma.
3. Il Comune e' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni
attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il
principio di sussidiarieta'.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attivita' e la
collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che hanno lo scopo di
mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della
comunita'. Promuove l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla
comunita' locale, attiva scambi culturali con citta' europee ed extraeuropee;
mantiene particolari relazioni con citta' ove sono presenti comunita' di
emigranti frassesi.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria.
6. Il Comune e' al servizio del cittadino e ne tutela i diritti; favorisce la
collaborazione delle varie componenti della comunita' garantendo il rispetto
della diversita', della liberta' di espressione e delle peculiarita' di ciascuna
realta' del tessuto sociale; agisce nel rispetto degli ideali di solidarieta',
uguaglianza, giustizia, liberta' e pace e si ispira ai principi della
partecipazione, della trasparenza, dell'efficienza, della efficacia e dell'economicita'.
7. Il Comune promuove la solidarieta' della comunita' locale e attua
l'assistenza sociale con l'obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di ordine
economico, sociale e psicologico, che possono creare situazioni di bisogno e
fenomeni di emarginazione; garantisce il libero sviluppo della personalita' e
promuove lo sviluppo di una cultura di pace.
8. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, il
suo patrimonio artistico, storico e archeologico come beni essenziali della
comunita' ed assume la loro tutela, conservazione e
valorizzazione come direttive generali della propria azione
amministrativa garantendone il godimento da parte della collettivita'.
9. Il Comune promuove il diritto allo studio. Attua, secondo le modalita'
previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad
assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio; si impegna ad
assicurare i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio. Il Comune
riconosce, altresi', l'informazione quale diritto primario del cittadino per
garantire la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il
pieno controllo sull'Amministrazione. Il regolamento determina gli strumenti
idonei a consentire ed a promuoverne l'effettivo esercizio.
10. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per
determinare effettive condizioni di pari opportunita'; a tal fine puo' istituire
una consulta competente a proporre misure ed interventi positivi per il
raggiungimento di effettive condizioni di parita'. Il Comune, nella sua azione,
persegue l'uguaglianza dei sessi nel lavoro e nella valorizzazione di attivita'
culturali, sociali e del tempo libero.
11. Il Comune considera lo sport non solo come fatto agonistico, ma ne riconosce
il valore sociale, educativo e culturale. Favorisce la promozione sportiva a
tutti i livelli in collaborazione con le scuole, le associazioni e i gruppi
esistenti nel territorio, con particolare attenzione alle categorie piu' deboli
e agli aspetti ludico-motori.
12. Il Comune promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di uno
sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, nel rispetto
della qualita' della vita. Pone particolare attenzione ai piani per l'edilizia
economica popolare e alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del
patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione
all'interno dei nuclei abitati, del centro storico e delle corti agricole.
13. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attivita' produttive e
professionali; favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
Pone particolare attenzione al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture
viarie e di trasporto, anche con una politica di integrazione tra le comunita'.
Art.2
Elementi costitutivi del Comune
1. Il Comune di Frasso Telesino e' costituito dalla comunita' delle popolazioni
e dai territori del capoluogo e della frazione di Nansignano. Il territorio del
Comune si estende per Kmq. 22,25 e confina con i Comuni di Melizzano, Sant'Agata
de' Goti, Cautano e Solopaca.
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Frasso Telesino..
3. Possono essere istituiti nelle frazioni uffici comunali.
Art.3
Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune di Frasso Telesino, a forma di scudo e sormontato da una
corona dorata, ha le seguenti caratteristiche: rappresenta
un albero di Frassino senza radici, in cima al quale si posa una colomba
bianca Esso e' racchiuso da due cerchi concentrici, all'interno dei quali si
legge la scritta: Universitates Terrae Fraxi.
2. Il gonfalone del Comune di Frasso Telesino e' costituito da un drappo in seta
azzurro, recante al centro lo
stemma descritto al comma precedente. L'intero gonfalone e' bordato da un fregio
dorato.
3. L'uso dei simboli del Comune e' disciplinato dal regolamento.
Art.4
Metodo di governo
1. Il Comune assume quale metodo di governo quello della pianificazione, della
programmazione e del controllo della gestione. Concorre nei modi previsti dalla
legge alla determinazione degli obiettivi dello Stato, della Regione Campania,
della Provincia di Benevento, della Comunita' Montana del Taburno e dell'Ente
Parco.
2. Il Consiglio, previa responsabile e attenta rilevazione degli interessi e dei
bisogni della collettivita', determina gli obiettivi da raggiungere, ne forma
programmi sia pluriennali che annuali, tenendo conto degli aspetti di
interdipendenza dei vari obiettivi e delle risorse finanziarie disponibili.
3. La Giunta programma le operazioni da compiere per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2 e attua i programmi e le priorita' deliberati dal
Consiglio mediante progetti esecutivi, coordinando e destinando ai vari progetti
i mezzi finanziari disponibili.
4. I Responsabili dei servizi eseguono tutte le azioni di gestione necessarie
alla concreta attuazione dei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto
dei principi di legalita', imparzialita' e giusto procedimento.
Art.5
Statuto comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, al quale devono
uniformarsi i regolamenti e tutti gli altri atti degli organi comunali.
2. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di esame e di
studio ad opera di apposita commissione consiliare.
4. Lo Statuto e le relative modificazioni ed integrazioni sono approvate dal
Consiglio a scrutinio palese, con votazione complessiva finale.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio
6. Lo statuto e' a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la
Sede Comunale.
Art.6
Regolamenti
1. Comune ha potesta' regolamentare nelle materie che riguardano le funzioni ad
esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le materie di propria
competenza.
2. Comune esercita la potesta' regolamentare nell'ambito dei principi fissati
dalla legge, dall'eventuale normativa di delega e nel rispetto delle norme
statutarie.
3. I regolamenti vengono pubblicati sul sito Internet del Comune e sono
accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.7
Albo Pretorio
1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' individuato
apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' per le
comunicazioni ai cittadini.
2. Il Segretario comunale e' responsabile della pubblicazione.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.8
Principio di partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini ai processi
amministrativi, mediante gli istituti indicati negli articoli successivi.
Art.9
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli
riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di un provvedimento
motivato che ne vieti l'esibizione.
2. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini,
singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei
documenti in possesso del Comune, nel rispetto dei principi contenuti nel D.
lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati personali.
Art.10
Ufficio per le informazioni
1. Il Comune istituisce un servizio informazioni utenti in merito all'ubicazione
degli uffici, agli orari, ai servizi erogati e ad altre informazioni di
carattere generale.
Art.11
Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunita' all'azione
comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione,
valorizza le libere forme associative.
2. La consultazione degli organismi associativi puo' essere promossa ed attuata
dall'Amministrazione Comunale, dalle commissioni consiliari, dalle consulte e su
richiesta delle associazioni stesse, secondo modalita' che saranno fissate dal
regolamento.
3. Il Comune prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli
organi consultivi comunali, assicurando loro, nei limiti delle proprie
disponibilita', l'accesso alle strutture e ai servizi.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che
operano nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, del
tempo libero, professionale e produttivo, che si ispirano agli ideali della
solidarieta', del volontariato e della cooperazione, senza scopo di lucro.
5. Il Comune, ai fini sopraindicati, istituisce l'Albo delle associazioni. Le
modalita' di accesso a tale Albo, il funzionamento e tutto quanto non previsto
nel presente articolo, formera' oggetto di apposito regolamento.
Art.12
Consultazione della popolazione del Comune
1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi
comunali, su materie di esclusiva competenza locale l'Amministrazione puo'
consultare la popolazione mediante assemblee generali, di quartiere o di
frazione, di categorie o gruppi sociali.
2. L'Amministrazione comunale puo' indire consultazioni anche a mezzo di
questionari o in altre forme, sempre che sia garantita l'informazione alla
popolazione interessata e la libera espressione del voto.
3. Le modalita' di indizione delle consultazioni, la loro ammissibilita', i modi
di attuazione, i criteri di validita' e le materie che non possono formarne
oggetto vengono stabilite con apposito regolamento.
Art.13
Referendum
1. Intorno a problemi che interessino i cittadini nella piu' ampia loro
collettivita' e che siano di notevole rilievo e ad alto contenuto di conseguenze
operative, puo' essere adottato l'istituto del referendum consultivo, allo scopo
di acquisire il preventivo parere della popolazione, o del referendum
abrogativo, in tutto o in parte, di provvedimenti gia' adottati.
2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva
competenza locale
3. Sono esclusi dalla consultazione gli atti politici o di indirizzo, le materie
attinenti ai tributi locali, alle tariffe, al personale ed all'organizzazione
degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, le attivita'
amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali, i problemi che sono
gia' stati oggetto di referendum nell'ultimo triennio e tutte le materie escluse
dall'apposito regolamento.
4. Il referendum e' indetto dal Sindaco su iniziativa:
a) del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
b) del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
5. I referendum consultivi non possono tenersi piu' di una volta ogni anno, nei
giorni compresi tra il 15 aprile e ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il
15 novembre, possono svolgersi anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, ad esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo del Consiglio comunale non puo' essere indetto alcun referendum e
decadono quelli non ancora effettuati.
7. Il referendum puo' essere revocato o sospeso dal Consiglio comunale con
motivata deliberazione, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti, quando
l'oggetto del quesito non abbia piu' ragion d'essere o sussistano impedimenti
temporanei.
8. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilita', i
tempi, le condizioni di accoglimento della proposta referendaria e le modalita'
di organizzazione della consultazione.
9. All'onere finanziario per le spese necessarie a sostenere l'iniziativa,
l'amministrazione dovra' far fronte con fondi appositamente previsti nel
bilancio di previsione.
10. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a
referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle
proposte di modifica o di integrazione.
Art.14
Operativita' del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco del risultato della
consultazione referendaria, il Consiglio comunale delibera i relativi e
conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato
con adeguata motivazione dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune.
Art.15
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune puo' promuovere la formazione di associazioni o di comitati,
permanenti o temporanei, anche su base di quartiere o di frazione, con funzioni
di consultazione e di proposta sulla gestione dei servizi di base, di rilevanza
sociale, nei settori della scuola, della sanita', dell'assistenza, della
gestione del territorio, del tempo libero e dello sport.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria
competenza consultiva, propositiva e di impulso, definita dal regolamento e con
strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali.
3. Il Comune puo' consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio
interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito,
secondo le norme del regolamento.
Art.16
Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli o associati, finalizzate
alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne
da' informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte
dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o petizione, il Sindaco
comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di
fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta
giorni, ove reso necessario dalla complessita' della materia, esplicitando in
ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di
partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di
comunicazioni.
4. Le istanze, petizioni e proposte disciplinate dal presente articolo sono
quelle finalizzate alla tutela di interessi collettivi della popolazione o di
una significativa parte della stessa che richiedono valutazioni o scelte
politiche aventi carattere generale.
Art.17
Difensore Civico
1. Ai fini di garantire l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia
dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonche' per la
tutela di interessi giuridicamente rilevanti, il Consiglio Comunale, salvo che
non sia scelto in forma di convenzione con la Comunita' Montana del Taburno o
con altri enti locali, nomina il
Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e
con una maggioranza del 90% dei voti dei consiglieri assegnati al comune.
3. Dura in carica 5 anni, esercita le sue funzioni fino alla nomina del
successore ed e' rieleggibile, in continuita' di mandato, una sola volta.
4. All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino, iscritto
nelle liste elettorali del Comune, in possesso di diploma o di laurea, e che dia
ampia garanzia di indipendenza, probita' e competenza giuridico-amministrativa.
Viene scelto tra una rosa di nominativi formata dalle candidature dei cittadini
che abbiano presentato domanda per accedere a tale carica, a seguito di apposito
bando, emanato dal Sindaco.
5. Non puo' essere eletto difensore civico:
a) chi abbia ricoperto nell'ultimo triennio incarichi pubblici o incarichi
pubblici elettivi, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a
qualsiasi livello, nonche' chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni
politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;
b) chi si trova in condizioni di ineleggibilita' a Consigliere Comunale;
c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o
a partecipazione pubblica o di imprese che hanno in essere rapporti contrattuali
con il Comune o che ricevano da esso, a qualsiasi
titolo, sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinita' entro il quarto
grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o con il Segretario
comunale.
6. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilita' a Consigliere Comunale. Puo' essere revocato per inabilita',
inadempienza, inefficienza ed impedimenti sopraggiunti, con delibera consiliare
approvata con il 90% dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di decadenza o
di revoca il Consiglio e' riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.
Art.18
Funzioni, prerogative e mezzi
1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti
dipendenti nei confronti della popolazione, con piena autonomia, indipendenza e
potere di iniziativa.
2. Il difensore civico:
a) ha diritto di accesso agli uffici, puo' chiedere l'esibizione di tutti gli
atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia
opposto il segreto di ufficio salvi i casi di legge;
b) puo' interloquire direttamente con gli amministratori, con i responsabili
degli uffici ed i responsabili dei servizi, con il Revisore dei Conti, con i
responsabili delle istituzioni e degli enti dipendenti e richiedere risposte
scritte;
c) segnala al Sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa,
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei
cittadini;
d) presenta al Consiglio ogni anno una relazione sulla attivita' svolta e sulle
disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. Puo' inviare
altresi' al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nonche' al Segretario, relazioni
su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva
segnalazione o urgente intervento;
e) e' sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
3. I consiglieri comunali non possono fare istanze al Difensore Civico.
4. Al Difensore Civico spetta una indennita' fissata dal Consiglio comunale.
TITOLO III
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art.19
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il
proprio comportamento a criteri di imparzialita' e buona Amministrazione, nel
pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze, e le
responsabilita' proprie rispetto a quelle dei dirigenti.
IL CONSIGLIO
Art.20
Elezione, composizione e durata
1. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale sono
disciplinate come per legge.
Art.21
Funzioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo nonche' le attribuzioni previste dal decreto legislativo
n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Art.22
Lavori del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla
convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del
Consiglio, con il seguente ordine del giorno:
a) giuramento del Sindaco;
b) convalida degli eletti ed eventuale surrogazione dei consiglieri non
convalidati o cessati dalla carica prima della convalida;
c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta;
d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del
Sindaco.
3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un
quinto dei Consiglieri o il Sindaco.
4. I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal
Segretario comunale.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente
eletto dall'assemblea. Fino all'elezione del Presidente e' convocato e
presieduto dal Sindaco.
Art.23
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, mediante proprio
atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione
entro centocinquanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalita' indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo,
esamina anche le questioni attinenti alla definizione, all'adeguamento ed alla
verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei
singoli assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al
Consiglio un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e
realizzazione delle linee programmatiche. Il documento e' sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
Art.24
Proposte di deliberazione
1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco, agli assessori
limitatamente alle materie loro affidate, alla Giunta Comunale ed ai
consiglieri. In quest'ultimo caso l'obbligo di inserimento nell'ordine del
giorno, sussiste solo qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei
consiglieri.
2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite
presso gli uffici competenti ed dopo che siano stati acquisiti i pareri
prescritti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti e con le modalita'
previste nell'apposito regolamento.
Art.25
Diritti e poteri dei consiglieri
1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere, in conformita' a quanto
previsto dal relativo regolamento:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni sottoposte all'esame
del Consiglio Comunale;
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali
altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti,
dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i
documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono
chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei
poteri dei consiglieri.
4. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle
attivita' consiliari.
Art. 26
Doveri dei consiglieri comunali
1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato
per promuovere il benessere dell'intera comunita' locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del
Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre
sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalita'
previste dal regolamento e dal presente Statuto.
4. Le assenze dovranno essere rappresentate in uno dei seguenti modi:
a) mediante comunicazione preventiva alla segreteria;
b) mediante comunicazione, anche verbale, da parte di un componente del gruppo
di appartenenza, al Presidente, che riferira' in consiglio i motivi
dell'assenza;
c) mediante comunicazione successiva alla segreteria, entro tre giorni dalla
seduta.
5. Le comunicazioni di cui ai punti a)
e c), dovranno essere scritte e
motivate.
Art. 27
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto
d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative del Comune, delle Aziende,
Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione della Presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia,
individuate dal regolamento.
Art.28
Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli
delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresi' l'esercizio delle potesta' e delle
funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo
l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalita' di convocazione del Consiglio, della consultazione
degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalita' di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei
capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori
del Consiglio;
d) il numero di componenti necessario per rendere valide le sedute di prima e
seconda convocazione, attenendosi alle indicazioni contenute nell'articolo
seguente;
e) le modalita' di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, nonche' il funzionamento delle commissioni consiliari.
Art. 29
Adunanze del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per
i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza
del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della
sfera privata delle persone.
2. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza richiedono in
seconda convocazione la presenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al
Consiglio.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole
della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle
votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle si computano per
determinare il numero dei votanti.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Per gli atti di nomina e' sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge,
di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risultera' eletto chi
avra' riportato il maggior numero di voti.
Art.30
Voto palese e segreto
1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni
concernenti le persone, nonche' altre deliberazioni ove sia preminente, a
giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza
oppure la liberta' di espressione delle convinzioni etiche o morali del
consigliere.
2. Il regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento delle votazioni palesi
e segrete.
Art.31
Svolgimento dei lavori consiliari
1. Il Presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro
ordinato e democratico svolgimento.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari.
Art.32
Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto dal Consiglio, con voto
segreto, tra i Consiglieri
assegnati. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nella prima
votazione, si richiedono i 2/3 dei voti favorevoli validi dei Consiglieri
assegnati. Nella seconda votazione, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
2. In caso di assenza o di impedimento
del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere anziano,
individuato secondo le modalita' previste dall'art.40 del d.lgs. n.267/00.
3. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente avviene nella prima
seduta utile e, comunque, non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente Statuto.
Art. 33
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio, in conformita' a quanto previsto dalla legge e
dal regolamento:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne
dirige i lavori;
c) decide sull'ammissibilita' delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti
dell'ente.